Accordo
Art. 45
Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano oppure sono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
In vigore dal 25 ott 1991
Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano oppure sono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
1. In conformità con il presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo a causa:
a) della non-accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell';
b) del ritiro dal presente Accordo in applicazione dell'; oppure
c) dell'esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'.
2. Il Consiglio conserva ogni contributo versato sul conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo.
3. Un membro che ha ricevuto in rimborso un adeguato importo in applicazione del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione dell'Organizzazione o dei suoi altri averi, nè può essergli imputato alcun eventuale deficit dell'Organizzazione dopo che il rimborso è stato effettuato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-45