Accordo
Art. 42
Emendamenti
In vigore dal 25 ott 1991
Emendamenti
1. Il Consiglio può, con un voto speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente Accordo.
2. Il Consiglio stabilisce la data alla quale i membri devono notificare al depositario che accettano l'emendamento.
3. Ogni emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione di membri che costituiscono almeno i due terzi dei membri esportatori, e che totalizzano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e dei membri che costituiscono almeno i due terzi dei membri importatori e che totalizzano almeno l'85% dei voti dei membri importatori.
4. Dopo che il depositario ha comunicato al Consiglio che le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento sono state soddisfatte, e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, ogni membro può ancora notificare al depositario che accetta l'emendamento, alla condizione che tale notifica sia effettuata prima dell'entrata in vigore dell'emendamento.
5. Ogni membro che non ha notificato la sua accettazione di un emendamento alla data alla quale tale emendamento entra in vigore, cessa di essere parte al presente Accordo a decorrere da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio che non ha potuto accettare l'emendamento in tempo utile a causa di difficoltà sorte nell'adempimento della sua procedura costituzionale o istituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare il termine di accettazione per tale membro. Questo membro non è vincolato dall'emendamento sino a quando non ha notificato che lo accetta.
6. Se le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento non sono soddisfatte alla data fissata dal Consiglio in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo, si ritiene che l'emendamento è ritirato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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