Accordo
Art. 47
Riserve
In vigore dal 25 ott 1991
Riserve
Nessun riserva può essere effettuata per quanto concerne
qualsivoglia disposizione del presente Accordo
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.
Fatto a Ginevra, il tre novembre millenovecentoottantanove, i testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa facenti ugualmente fede.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-47