Accordo
Art. 43
Recesso
In vigore dal 25 ott 1991
Recesso
1. Ogni membro può ritirarsi dal presente Accordo in ogni tempo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo notificando il suo ritiro per iscritto al depositario. Esso informa contestualmente il Consiglio della decisione adottata.
2. Il ritiro ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne abbia ricevuto la notifica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-43