Art. 1
In vigore dal 25 ott 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.
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