Art. 3
In vigore dal 25 ott 1991
1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
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