Accordo
Art. 33
Querele e controversie
In vigore dal 25 ott 1991
Querele e controversie
Ogni querela sporta contro un membro per un inadempimento agli obblighi imposti ad esso dal presente Accordo ed ogni controversia relativa all'interpretazione ovvero all'applicazione del presente Accordo sono deferite al Consiglio per decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive ed hanno forza obbligatoria.
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