Accordo

Art. 3

Sede, struttura e mantenimento dell'Organizzazione internazionale della Juta

In vigore dal 25 ott 1991
Sede, struttura e mantenimento dell'Organizzazione internazionale della Juta 1. L'Organizzazione internazionale della juta, creata dall'Accordo internazionale del 1982 sulla juta e gli articoli di juta, continua ad esistere per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e sovraintendere al suo funzionamento. 2. L'organizzazione esercita le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale della juta e del Comitato dei progetti, organi permanenti, nonché del Direttore esecutivo e del personale. Il Consiglio può, per mezzo di una votazione speciale e per fini determinati creare comitati e gruppi di lavoro con un mandato espressamente determinato. 3. L'Organizzazione ha la propria sede a Dacca (Bangladesh) 4. La sede dell'Organizzazione è situata in ogni tempo sul territorio di un membro.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-3

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