Accordo

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 ott 1991
Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Per "juta" si deve intendere la juta grezza, il kenaf e le altre fibre affini - compresa l'Urena lobata, l'Abutilon avicennae e la Cephalonema polyandrum: 2) per "articoli di juta" si devono intendere i prodotti fabbricati nella loro totalità o quasi-totalità con la juta, oppure i prodotti il cui elemento il più importante, in peso, è la juta; 3) Per "membro" si deve intendere un governo oppure una organizzazione intergovernativa di cui all', che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo; 4) Per "membro esportatore" si deve intendere un membro che esporta più juta ed articoli di juta di quanti ne importa e che si è dichiarato "membro esportatore"; 5) Per "membro importatore" si deve intendere un membro che importa più juta ed articoli di juta di quanto ne esporta e che si è dichiarato membro importatore; 6) Per "Organizzazione" si deve intendere l'Organizzazione internazionale della juta istituita in conformità all'; 7) Per "Consiglio" si deve intendere il Consiglio internazionale della juta istituita in conformità con l'; 8) Per "voto speciale" si deve intendere un voto che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed i due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, alla condizione che tali voti siano espressi con la maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti; 9) Per "voto a maggioranza semplice ripartita" si deve intendere un voto che richiede più della metà del totale dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e più della metà del totale dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri esportatori presenti e votanti; 10) Per "esercizio" si deve intendere il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno incluso; 11) Per "campagna agricola della juta" si deve intendere il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno incluso; 12) Per "Governo ospite" si deve intendere il govenro del paese dove si trova la sede dell'organizzazione; 13) Per "esportazioni di juta" o "esportazioni di articoli di juta" si devono intendere la juta ovvero gli articoli di juta che escono dal territorio doganale di un membro e, "per importazione di juta" oppure "importazioni di articoli di juta", la juta oppure gli articoli di juta che entrano sul territorio doganale di un membro rimanendo inteso che ai fini delle presenti definizioni il territorio doganale di un membro che si compone di più territori doganali è considerato come essendo costituito dai suoi territori doganali combinati; 14) Per "valute liberamente utilizzabili" si deve intendere il marco tedesco, il dollaro degli Stati Uniti, il franco francese, la libbra sterlina e lo yen giapponese nonché ogni altra valuta evenutualmente designata da una organizzazione monetaria internazionale competente, come essendo di fatto correntemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionali e correntemente scambiata sui principali mercati dei cambi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-2

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