Accordo
Art. 12
12 / 47Decisioni e Raccomandazioni del Consiglio
In vigore dal 25 ott 1991
Decisioni e Raccomandazioni del Consiglio
1. Il Consiglio si sforza di adottare tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni per via di consenso. Qualora un consenso non possa essere raggiunto, tutte le decisioni del Consiglio vengono adottate e tutte le raccomandazioni formulate per mezzo di un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale.
2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell' ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro è considerato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo come presente e votante.
3. Tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-12