Trattato
Art. 12
SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI
In vigore dal 11 mag 1991
SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI
Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere di decidere sulla domanda di estradizione, la Parte richiesta domanderà un supplemento di informazioni, fissando un termine a questo fine. Su domanda motivata, il termine potrà essere prorogato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-12