Art. 12
SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-12
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Se i dati e i documenti inviati dallo Stato che richiede l'estradizione non bastano per prendere una decisione, lo Stato che ha ricevuto la richiesta chiede informazioni integrative. Contestualmente viene fissata una scadenza entro cui inviare tali chiarimenti. Se lo Stato richiedente presenta una richiesta motivata, questo termine di tempo può essere prorogato.
La norma serve a garantire che lo Stato chiamato a decidere sull'estradizione disponga di tutti gli elementi necessari per valutare la richiesta. In questo modo si consente allo Stato richiedente di integrare la documentazione incompleta prima che venga presa una decisione finale.
Si applica alle autorità della Parte richiedente e della Parte richiesta (Italia e Brasile) coinvolte nella procedura di estradizione.
Uno dei due Stati riceve una richiesta di estradizione priva di elementi sufficienti per accoglierla o respingerla. Lo Stato che ha ricevuto la domanda fissa un termine di trenta giorni per ottenere documenti aggiuntivi dallo Stato richiedente, il quale può domandare più tempo spiegando i motivi del ritardo.
La Parte richiesta deve domandare le informazioni integrative fissando un termine; la Parte richiedente deve fornire il supplemento o presentare una domanda motivata per ottenere la proroga.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.