Trattato

Art. 8

DIRITTO DI DIFESA

In vigore dal 11 mag 1991
DIRITTO DI DIFESA Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo