Trattato
Art. 10
MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE
In vigore dal 11 mag 1991
MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE
1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni saranno effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Federativa del Brasile dal Ministero della Giustizia, oppure per via diplomatica.
2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni saranno
redatte nella lingua della Parte richiedente e accompagnate da traduzione nella lingua della Parte richiesta.
3. In caso di urgenza, per la richiesta di arresto provvisorio e per i relativi documenti potrà essere omessa la traduzione.
4. Gli atti ed i documenti trasmessi in applicazione del presente
Trattato saranno esenti da ogni forma di legalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-10