Trattato
Art. 15
CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA
In vigore dal 11 mag 1991
CONSEGNA RINVIATA O TEMPORANEA
1. Se la persona da estradare è sottoposta a procedimento penale o deve scontare una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello che motiva la domanda di estradizione, la Parte richiesta deve ugualmente decidere senza ritardo sulla domanda di estradizione e far conscere la sua decisione all'altra Parte. In caso di accoglimento della domanda di estradizione, la consegna della persona estradata potrà essere differita finché il procedimento penale non sia concluso o la pena non sia stata scontata.
2. Tuttavia la Parte richiesta può, su domanda motivata, procedere alla consegna temporanea alla Parte richiedente della persona da estradare ivi sottoposta a procedimento penale per permetterne lo svolgimento, concordandone i termini e le modalità. La persona consegnata temporaneamente sarà detenuta durante il suo soggiorno nel territorio della Parte richiedente e riconsegnata alla Parte richiesta nel termine convenuto. La durata di questa detenzione, dalla data della partenza dal territorio della Parte richiesta fino al ritorno sullo stesso territorio, sarà calcolata nella pena che sarà inflitta o eseguita nella Parte richiesta.
3. La consegna della persona da estradare può essere parimenti
differita:
a) quando, a causa di una grave malattia, il trasporto nella Parte richiedente della persona da estradare può metterne in pericolo la vita;
b) quando ragioni umanitarie, determinate da circostanze eccezionali di carattere personale, lo richiedano e vi sia il consenso della Parte richiedente.
Storico versioni
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