Trattato
Art. 16
COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE
In vigore dal 11 mag 1991
COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE
La Parte che ha ottenuto l'estradizione comunicherà all'altra Parte la decisione che definisce il procedimento per il quale l'estradizione è stata concessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-16