Trattato

Art. 16

COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE

In vigore dal 11 mag 1991
COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE La Parte che ha ottenuto l'estradizione comunicherà all'altra Parte la decisione che definisce il procedimento per il quale l'estradizione è stata concessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-16

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo