Trattato
Art. 11
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE DOMANDE
In vigore dal 11 mag 1991
DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLE DOMANDE
1. La domanda di estradizione deve essere accompagnata dall'originale o da una copia autenticata del provvedimento restrittivo della libertà personale o, se concerne persona condannata, della sentenza irrevocabile di condanna con l'indicazione della pena ancora da scontare.
2. I documenti presentati devono contenere la descrizione precisa del fatto, la data ed il luogo in cui è stato commesso, la sua qualificazione giuridica, nonché gli elementi necessari a determinare l'identità della persona richiesta e, se possibile, i dati segnaletici e la fotografia della stessa. A tali documenti deve essere allegata copia delle disposizioni di legge della Parte richiedente applicabili alla fattispecie, nonché di quelle rela- tive alla prescrizione del reato e della pena.
3. La Parte richiedente presenterà inoltre indizi o prove del fatto che la persona richiesta si trova sul territorio della Parte richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-11