Trattato

Art. 14

DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

In vigore dal 11 mag 1991
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA 1. La Parte richiesta farà conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rigetto, anche parziale, dovrà essere motivato. 2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informerà la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna è di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, potrà essere prorogato di altri 20 giorni. 4. La decisione di concessione dell'estradizione perderà efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo sarà posto in libertà e la Parte richiesta potrà rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.
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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-14

In sintesi

Lo Stato a cui viene chiesta l'estradizione deve comunicare tempestivamente la propria decisione, motivando l'eventuale rifiuto totale o parziale. Se l'estradizione viene accolta, vengono stabiliti il luogo e la data a partire dalla quale è possibile consegnare la persona, specificando il periodo di privazione della libertà già subito. Il Paese richiedente ha 20 giorni di tempo (prorogabili di altri 20 su richiesta motivata) per ritirare la persona. Se non provvede entro il termine, l'estradizione perde efficacia, la persona viene rimessa in libertà e non potrà più essere estradata per lo stesso fatto.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la comunicazione dell'esito della domanda di estradizione e stabilisce tempi certi per la consegna materiale dell'estradando, garantendo che la persona non rimanga trattenuta a tempo indeterminato se il Paese richiedente non la prende in carico.

A chi si applica

Si applica allo Stato richiedente, allo Stato richiesto e alla persona oggetto della richiesta di estradizione (l'estradando).

Esempio pratico

Uno Stato concede l'estradizione di un soggetto e comunica che la consegna potrà avvenire dal 1° del mese presso un determinato aeroporto. Se lo Stato richiedente non si presenta entro 20 giorni e non chiede proroghe, l'estradando viene subito liberato. Da quel momento, lo Stato che ha concesso l'estradizione potrà legittimamente rifiutare una nuova richiesta per il medesimo fatto.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per la Parte richiesta di comunicare senza indugio la decisione (con motivazione in caso di rigetto) e di indicare luogo, data di consegna e limitazioni della libertà personale subite. Obbligo per la Parte richiedente di prendere in consegna l'estradando entro 20 giorni (o termine prorogato). In caso di mancata presa in consegna, l'estradizione perde efficacia, la persona è liberata e l'estradizione per lo stesso fatto potrà essere rifiutata.

Domande frequenti

Cosa deve fare lo Stato richiesto se decide di rifiutare l'estradizione?Deve comunicare la decisione senza indugio alla Parte richiedente e ha l'obbligo di motivare il rigetto, sia esso totale o anche solo parziale.
Quali sono i termini massimi per prendere in consegna l'estradando?Il termine standard è di 20 giorni dalla data indicata per la consegna, con la possibilità di una proroga di ulteriori 20 giorni solo su richiesta motivata della Parte richiedente.
Cosa accade se la Parte richiedente non prende in consegna la persona entro i termini previsti?La decisione di estradizione perde efficacia, l'estradando viene rimesso in libertà e lo Stato richiesto potrà rifiutare una futura estradizione per lo stesso fatto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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