Art. 14
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-14
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA
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Lo Stato a cui viene chiesta l'estradizione deve comunicare tempestivamente la propria decisione, motivando l'eventuale rifiuto totale o parziale. Se l'estradizione viene accolta, vengono stabiliti il luogo e la data a partire dalla quale è possibile consegnare la persona, specificando il periodo di privazione della libertà già subito. Il Paese richiedente ha 20 giorni di tempo (prorogabili di altri 20 su richiesta motivata) per ritirare la persona. Se non provvede entro il termine, l'estradizione perde efficacia, la persona viene rimessa in libertà e non potrà più essere estradata per lo stesso fatto.
La norma disciplina la comunicazione dell'esito della domanda di estradizione e stabilisce tempi certi per la consegna materiale dell'estradando, garantendo che la persona non rimanga trattenuta a tempo indeterminato se il Paese richiedente non la prende in carico.
Si applica allo Stato richiedente, allo Stato richiesto e alla persona oggetto della richiesta di estradizione (l'estradando).
Uno Stato concede l'estradizione di un soggetto e comunica che la consegna potrà avvenire dal 1° del mese presso un determinato aeroporto. Se lo Stato richiedente non si presenta entro 20 giorni e non chiede proroghe, l'estradando viene subito liberato. Da quel momento, lo Stato che ha concesso l'estradizione potrà legittimamente rifiutare una nuova richiesta per il medesimo fatto.
Obbligo per la Parte richiesta di comunicare senza indugio la decisione (con motivazione in caso di rigetto) e di indicare luogo, data di consegna e limitazioni della libertà personale subite. Obbligo per la Parte richiedente di prendere in consegna l'estradando entro 20 giorni (o termine prorogato). In caso di mancata presa in consegna, l'estradizione perde efficacia, la persona è liberata e l'estradizione per lo stesso fatto potrà essere rifiutata.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.