Trattato

Art. 14

DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA

In vigore dal 11 mag 1991
DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA 1. La Parte richiesta farà conoscere senza indugio alla Parte richiedente la sua decisione sulla domanda di estradizione. Il rigetto, anche parziale, dovrà essere motivato. 2. Se l'estradizione è concessa, la Parte richiesta informerà la Parte richiedente del luogo della consegna e della data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni della libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione. 3. Il termine per la consegna è di 20 giorni dalla data di cui al paragrafo precedente e, a domanda motivata della Parte richiedente, potrà essere prorogato di altri 20 giorni. 4. La decisione di concessione dell'estradizione perderà efficacia se, nel termine fissato, la Parte richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando. In tal caso quest'ultimo sarà posto in libertà e la Parte richiesta potrà rifiutarne l'estradizione per lo stesso fatto.
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DECISIONE E CONSEGNA DELLA PERSONA (Art. 14 Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.) — Testo vigente | Portale Normativo