Trattato
Art. 5
DIRITTI FONDAMENTALI
In vigore dal 11 mag 1991
DIRITTI FONDAMENTALI
L'estradizione non sarà altresi concessa:
a) se per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell'estradizione;
b) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-5