Art. 5
DIRITTI FONDAMENTALI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-5
DIRITTI FONDAMENTALI
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L'articolo stabilisce i casi in cui l'estradizione deve essere negata a tutela dei diritti dell'individuo. In particolare, la richiesta viene respinta se la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non garantisce i diritti minimi di difesa. Inoltre, l'estradizione è esclusa se c'è fondato motivo di ritenere che la persona subirà pene o trattamenti che violano i diritti fondamentali. Viene precisato che il solo fatto che un processo si sia svolto in contumacia non è, di per sé, un motivo sufficiente per rifiutare l'estradizione.
La norma mira a tutelare i diritti fondamentali e il diritto di difesa della persona richiesta, impedendo la consegna a uno Stato estero qualora vi sia il rischio di subire violazioni o processi non equi.
Si applica alle autorità competenti di Italia e Brasile incaricate di decidere sulle richieste di estradizione e alla persona richiesta per cui è domandata la consegna.
Uno Stato richiede l'estradizione di una persona per sottoporla a un processo penale. Se si riscontra che in tale procedimento non sono garantiti i diritti minimi di difesa o che la persona rischia trattamenti che violano i diritti fondamentali, l'estradizione viene rifiutata. Al contrario, se il rifiuto fosse motivato esclusivamente dal fatto che il processo si è svolto in contumacia, l'estradizione non potrà essere negata solo per questa ragione.
Divieto di concedere l'estradizione qualora non siano garantiti i diritti minimi di difesa o sussista il rischio di pene o trattamenti in violazione dei diritti fondamentali.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.