Trattato

Art. 5

DIRITTI FONDAMENTALI

In vigore dal 11 mag 1991
DIRITTI FONDAMENTALI L'estradizione non sarà altresi concessa: a) se per il fatto per il quale è domandata, la persona richiesta è stata o sarà sottoposta ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa. La circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia della persona richiesta non costituisce di per sè motivo di rifiuto dell'estradizione; b) se vi è fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che comunque configurano violazione dei diritti fondamentali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-5

In sintesi

L'articolo stabilisce i casi in cui l'estradizione deve essere negata a tutela dei diritti dell'individuo. In particolare, la richiesta viene respinta se la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non garantisce i diritti minimi di difesa. Inoltre, l'estradizione è esclusa se c'è fondato motivo di ritenere che la persona subirà pene o trattamenti che violano i diritti fondamentali. Viene precisato che il solo fatto che un processo si sia svolto in contumacia non è, di per sé, un motivo sufficiente per rifiutare l'estradizione.

Perché esiste questa norma

La norma mira a tutelare i diritti fondamentali e il diritto di difesa della persona richiesta, impedendo la consegna a uno Stato estero qualora vi sia il rischio di subire violazioni o processi non equi.

A chi si applica

Si applica alle autorità competenti di Italia e Brasile incaricate di decidere sulle richieste di estradizione e alla persona richiesta per cui è domandata la consegna.

Esempio pratico

Uno Stato richiede l'estradizione di una persona per sottoporla a un processo penale. Se si riscontra che in tale procedimento non sono garantiti i diritti minimi di difesa o che la persona rischia trattamenti che violano i diritti fondamentali, l'estradizione viene rifiutata. Al contrario, se il rifiuto fosse motivato esclusivamente dal fatto che il processo si è svolto in contumacia, l'estradizione non potrà essere negata solo per questa ragione.

Adempimenti e conseguenze

Divieto di concedere l'estradizione qualora non siano garantiti i diritti minimi di difesa o sussista il rischio di pene o trattamenti in violazione dei diritti fondamentali.

Domande frequenti

Il solo fatto che il processo si sia svolto in contumacia basta a negare l'estradizione?No, il testo specifica espressamente che la circostanza che il procedimento si sia svolto in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione.
Quando l'estradizione non viene concessa per motivi legati alla difesa?L'estradizione non viene concessa se la persona richiesta è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa.
Cosa succede se la persona rischia di subire pene lesive dei diritti fondamentali?Se vi è il fondato motivo di ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta a pene o trattamenti che violano i diritti fondamentali, l'estradizione non sarà concessa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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