Trattato
Art. 2
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE
In vigore dal 11 mag 1991
FATTI CHE DANNO LUOGO ALL'ESTRADIZIONE
1. Sarà concessa l'estradizione per fatti che secondo la legge di
entrambe le Parti costituiscono delitti punibili con una pena, restrittiva della libertà personale di durata superiore nel massimo ad un anno o più severa.
2. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di una pena, la durata della pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi.
3. Quando la domanda di estradizione riguarda più delitti distinti per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni previste nel paragrafo 1, l'estradizione, se concessa per un delitto per il quale le suddette condizioni ricorrono, potrà essere concessa anche per gli altri. Inoltre, qualora l'estradizione sia domandata per l'esecuzione di pene restrittive della libertà personale inflitte per delitti diversi, sarà concessa se il totale delle pene ancora da scontare sia superiore a nove mesi.
4. In materia di tasse e imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse e imposte, di dogane e cambi della legge della Parte richiedente.
Storico versioni
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