Trattato
Art. 3
RIFIUTO DI ESTRADIZIONE
In vigore dal 11 mag 1991
RIFIUTO DI ESTRADIZIONE
L'estradizione non sarà concessa:
a) se per lo stesso fatto la persona richiesta è sottoposta a
procedimento penale o è già stata giudicata dalle autorità giudiziarie della Parte richiesta;
b) se alla data della ricezione della domanda è intervenuta secondo la legge di una delle Parti, prescrizione del reato o della pena;
c) se per il reato costituito dal fatto per il quale è domandata,
nella Parte richiesta è intervenuta amnistia e quel fatto ricade sotto la giurisdizione penale di tale Parte;
d) se la persona richiesta è o è stata o sarà giudicata da un
tribunale di eccezione dalla Parte richiedente;
e) se il fatto per il quale è domandata è considerato dalla Parte richiesta reato politico;
f) se la Parte richiesta ha serie ragioni per ritenere che la persona richiesta verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali, o che la situazione di detta persona rischia di essere aggravata da uno degli elementi suddetti;
g) se il fatto per il quale è domandata costituisce per la legge
della Parte richiesta reato esclusivamente militare. Agli effetti del presente Trattato si considerano reati esclusivamente militari i fatti previsti e puniti dalla legge militare e che non costituiscono reati di diritto comune.
Storico versioni
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