Art. 10 · MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE
Trattato

Art. 10

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MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE

In vigore dal 11 mag 1991
MODI E LINGUE DI COMUNICAZIONE 1. Ai fini del presente Trattato le comunicazioni saranno effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero di Grazia e Giustizia e per la Repubblica Federativa del Brasile dal Ministero della Giustizia, oppure per via diplomatica. 2. Le domande di estradizione e le altre comunicazioni saranno redatte nella lingua della Parte richiedente e accompagnate da traduzione nella lingua della Parte richiesta. 3. In caso di urgenza, per la richiesta di arresto provvisorio e per i relativi documenti potrà essere omessa la traduzione. 4. Gli atti ed i documenti trasmessi in applicazione del presente Trattato saranno esenti da ogni forma di legalizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-10