Trattato
Art. 8
8 / 22DIRITTO DI DIFESA
In vigore dal 11 mag 1991
DIRITTO DI DIFESA
Alla persona richiesta saranno assicurati il diritto di difesa secondo la legislazione della Parte richiesta, l'assistenza di un difensore e, se necessario, di un interprete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-8