Art. 12 · SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI
Trattato

Art. 12

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SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI

In vigore dal 11 mag 1991
SUPPLEMENTO DI INFORMAZIONI Se le informazioni comunicate dalla Parte richiedente si rivelano insufficienti per permettere di decidere sulla domanda di estradizione, la Parte richiesta domanderà un supplemento di informazioni, fissando un termine a questo fine. Su domanda motivata, il termine potrà essere prorogato.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-12