Art. 18

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 29 dic 1990
(Specialisti) 1. La Direzione generale e gli Istituti possono stipulare convenzioni per l'acquisizione di consulenze da parte di specialisti, nei casi in cui l'assolvimento dei compiti della Commissione di cui all', il programma annuale di attività degli Istituti di cui alla lettera b) del comma 2 dell', o particolari iniziative richiedano competenze specifiche, non reperibili presso il personale di ruolo, per il tempo necessario allo svolgimento di tali programmi ed iniziative e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo