Art. 17
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 13 mag 2000
(Personale a contratto)
1.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103
.
2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
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