Art. 17

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 13 mag 2000
(Personale a contratto) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 APRILE 2000, N. 103 . 2. Per ulteriori, specifiche esigenze gli Istituti possono utilizzare personale aggiuntivo a contratto, previa autorizzazione della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare competente, nei limiti dei propri bilanci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo