Art. 20
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Interventi nel settore della promozione della
lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Ai fini di una più ampia promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, da svolgere di norma tramite gli Istituti, e per il potenziamento delle necessarie attrezzature, ivi compresa l'informatizzazione, è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 7.000 milioni dal 1991 al 1994 e di lire 10.000 milioni a decorrere dal 1995.
2. Gli stanziamenti di cui al comma 1 sono utilizzati anche per le seguenti attività:
a) concessione di contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana;
b) concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana, operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
c) concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive, destinati ai mezzi di comunicazione di massa.
3. Nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, possono essere concessi contributi, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per incentivare progetti di ricerca di base e tecnologica concordati nei protocolli di cooperazione bilaterale in materia, nonchè per iniziative culturali intraprese nel quadro di accordi di collaborazione tra università italiane e straniere.
4. Limitatamente agli stanziamenti di cui al comma 1, a valere sull'esercizio finanziario 1991, la spesa aggiuntiva potrà essere destinata anche alle opere di manutenzione e adattamento degli stabili demaniali ad uso di Istituti di cultura.
5. Ferme restando le competenze degli Istituti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro ed i Ministri competenti per materia, sono dettate le norme per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 2.
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