Art. 21
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 25 lug 1995
(Spese per le sedi di Istituti o di scuole
italiane all'estero)
1. È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero.
L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 è di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell' della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
2. Per le speciali esigenze degli Istituti è autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi.
3. Restano in vigore gli della legge 22 luglio 1982, n. 473.
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