Art. 16

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 29 dic 1990
(Personale comandato o collocamento fuori ruolo) 1. Per le esigenze degli Istituti e dei servizi della Direzione generale, compreso il funzionamento della segreteria tecnica di cui al comma 2 dell', il Ministero può avvalersi, in posizione di comando o collocamento fuori ruolo, di personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato, da università e da enti pubblici non economici, che sia in possesso di specifiche qualifiche e titoli rispondenti alle finalità della presente legge, in numero non superiore a cinque per il servizio al Ministero e dieci per il servizio all'estero. 2. Al personale di cui al comma 1 da destinare all'estero si applicano le procedure ed il trattamento economico di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni; esso si aggiunge al personale previsto dal predetto articolo 168. Nota all': Per il testo dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/1967 si veda la precedente nota all'.
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