Art. 15
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Funzioni del direttore dell'Istituto)
1. Il direttore rappresenta l'Istituto, mantiene i rapporti con le istituzioni e le personalità culturali del Paese ospitante, ed è il responsabile delle attività culturali svolte dall'Istituto stesso, di cui programma e coordina le attività e i servizi, nel quadro delle funzioni di indirizzo e vigilanza di cui all'.
2. In particolare:
a) mantiene il rapporto con la rappresentanza diplomatica e con l'ufficio consolare competente ai sensi della lettera d) del comma 1 dell', nonchè dell';
b) predispone annualmente il programma di attività e promuove le iniziative e le manifestazioni atte a rappresentare la ricchezza e l'attualità della cultura italiana nelle sue varie espressioni;
c) assicura adeguate e specifiche iniziative linguistiche e culturali, con particolare riferimento alle comunità italiane;
d) provvede all'organizzazione dei servizi e alla direzione del personale, alla gestione finanziaria dell'Istituto ed all'amministrazione dei beni patrimoniali in dotazione;
e) predispone un rapporto annuale sull'attività svolta, che invia alla rappresentanza diplomatica o all'ufficio consolare competente;
f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone annualmente al Ministero, tramite la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competente secondo quanto disposto dall'.
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