Art. 10
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Dotazioni degli Istituti)
1. Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonchè a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
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