Art. 8

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 29 dic 1990
(Funzioni degli Istituti) 1. Nel quadro di quanto previsto dagli , comma 1, lettera d), e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare: a) stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante a favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica; b) forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni; c) promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre; d) sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunità italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine; e) assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attività di ricerca e di studio all'estero; f) promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le università del paese ospitante, e delle università italiane che svolgono specifiche attività didattiche e scientifiche connesse con le finalità del presente articolo.
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