Art. 9
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Comitati di collaborazione culturale)
1. Presso gli Istituti possono essere costituiti Comitati di collaborazione culturale per contribuire alle attività degli Istituti stessi.
2. Sono chiamati a far parte dei Comitati a titolo onorario, esponenti culturali dei paesi ospitanti particolarmente esperti o interessati alla cultura italiana, nonchè esponenti qualificati delle comunità di origine italiana.
3. Le proposte per la costituzione dei Comitati e per la nomina dei loro membri sono formulate dai direttori degli Istituti e sottoposte all'approvazione delle autorità diplomatiche competenti per territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-12-22;401#art-9