Art. 4

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 29 dic 1990
(Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero) 1. È istituita presso il Ministero la Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero. 2. La Commissione: a) propone gli indirizzi generali per la promozione e la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiane e per lo sviluppo della cooperazione culturale internazionale; b) esprime pareri sugli obiettivi programmatici predisposti in materia dal Ministero, da altre Amministrazioni dello Stato, da Regioni e da enti ed istituzioni pubblici, nonchè sulle iniziative proposte ai sensi del comma 1 dell', da associazioni, fondazioni e privati, e sulle convenzioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; c) formula proposte di iniziative per settori specifici o con riferimento a determinate aree geografiche, in particolare a quelle caratterizzate da una forte presenza delle comunità italiane; d) collabora, con indicazioni programmatiche, alla preparazione delle conferenze periodiche degli Istituti, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'; e) predispone ogni anno e trasmette al Ministro, per le finalità di cui alla lettera g) del comma 1 dell', un rapporto sull'attività svolta avvalendosi delle informazioni e documentazioni messe a disposizione dalla Direzione generale e di ogni altro materiale utile.
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