Art. 6

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 29 dic 1990
(Partecipazione dei privati alla promozione della cultura e della lingua italiana all'estero) 1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge. 2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all', stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo