Art. 6
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiana all'estero)
1. Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al Ministero proposte di collaborazione alle iniziative pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalità della presente legge.
2. Il Ministero può, previa intesa con il Ministero del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui all', stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle attività contemplate dalla presente legge.
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