Art. 3
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Funzioni del Ministero)
1. Il Ministero:
a) definisce gli accordi per gli scambi e la cooperazione culturale con gli altri Stati e ne cura l'attuazione, di concerto, per le materie di rispettiva competenza in conformità alla normativa vigente, con le altre Amministrazioni dello Stato;
b) persegue le finalità di cui all' promuovendo il coordinamento tra Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici, fatta salva l'autonomia delle università e delle altre istituzioni culturali e scientifiche, ai sensi delle vigenti leggi, ed assicura loro la necessaria assistenza tecnica;
c) coordina la partecipazione di associazioni, fondiazioni e privati alla realizzazione delle iniziative pubbliche effettuate ai sensi della presente legge. Il Ministero può svolgere altresì funzioni di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da associazioni, fondazioni e privati nel quadro delle finalità della presente legge;
d) provvede, con le modalità previste dal comma 5 dell', alla istituzione ed alla eventuale soppressione degli Istituti nei confronti dei quali svolge, anche tramite le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in conformità a quanto previsto nella presente legge e nel quadro dei rapporti politico-diplomatici che l'Italia ha con gli altri Stati, funzioni di indirizzo e di vigilanza; indice conferenze periodiche generali e per aree geografiche dei direttori degli Istituti e del personale addetto;
e) definisce obiettivi ed indirizzi relativi alla promozione e alla diffusione della cultura e della lingua italiane all'estero, sentita la Commissione di cui all', alla quale sottopone anche i progetti proposti in materia ai sensi dell' da associazioni, fondazioni e privati.
f) cura la raccolta, la memorizzazione e la diffusione dei dati relativi alla vita culturale italiana nelle sue varie espressioni e manifestazioni; avvalendosi anche di tutte le informazioni che Amministrazioni dello Stato, enti ed istituzioni pubblici sono tenuti a tal fine a trasmettergli, nonchè di quelle fornite da associazioni, fondazioni e privati;
g) presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi della presente legge, unitamente al rapporto predisposto dalla Commissione di cui all', ai sensi della lettera e) del comma 2 dello stesso .
Storico versioni
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