Art. 2

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 29 dic 1990
(Finalità) 1. La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati. 2. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle predette finalità.
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