Art. 13

LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401

In vigore dal 31 ott 2013
(Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale) 1. Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio presso la direzione generale o presso gli Istituti di cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto 2. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4. 3. Il personale in servizio presso gli Istituti non può rimanere all'estero più di otto anni consecutivi, nè essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede più di sei anni consecutivi. 4. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non può avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio può essere svolto anche in posizione di comando presso università, istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attività connesse con le finalità della presente legge.
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