Art. 24
LEGGE 22 dicembre 1990, n. 401
In vigore dal 29 dic 1990
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 15.220 milioni per l'anno 1991 e in lire 20.029 milioni per l'anno 1992 si provvede:
a) quanto a lire 14.620 milioni per l'anno 1991 e a lire 19.429 milioni per l'anno 1992 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento: "Interventi per il Ministero degli affari esteri, ivi compreso il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero" iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990;
b) quanto a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento "Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
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