Art. 21

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

In vigore dal 11 lug 1990
1. L'articolo 78 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente: "Art. 78. - (Divieto di propaganda pubblicitaria). - La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle tabelle previste dall', anche se effettuate in modo indiretto, è vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 2. Il contravventore è punito con una sanzione amministrativa da lire dieci milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 76. 3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui all comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106". Note all': - Per il testo dell' della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9. - La legge n. 633/1941 reca: "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio". - Per il testo dell'art. 76 della legge n. 685/1975 si veda l' della legge qui pubblicata. - Per il testo dell'art. 106 della citata legge n. 685/1975 si veda l'art. 32 della legge qui pubblicata.
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