Art. 23

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

In vigore dal 11 lug 1990
1. L'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente: "Art. 81. - (Espulsione dello straniero condannato). - 1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 71, 71 bis, 73 e 76, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato. 2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato nei confronti dello stranireo condannato per uno degli altri delitti previsti dalla presente legge. 3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 71, il prefetto dispone l'espulsione immediata e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente". Note all': - Per il testo degli articoli 71, 71-bis 73 e 76 della legge n. 685/1975 si vedano, rispettivamente, gli articoli 14, 15, 17 e 20 della legge qui pubblicata. - Il testo dell'art. 382 del codice di procedura penale è il seguente: "Art. 382 (Stato di flagranza). - 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediantamente prima. 2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza".
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