Art. 20
LEGGE 26 giugno 1990, n. 162
In vigore dal 11 lug 1990
1. L'articolo 76 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:
"Art. 76. - (Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore). - 1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.
2. La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di persone di età minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e grado, di comunità giovanili o di caserme. La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali sanitari.
3. La pena è raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
4. Se il fatto riguarda le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall' le pene disposte dai commi 1, 2 e 3 sono diminuite da un terzo alla metà".
Nota all':
- Per il testo dell' della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
Storico versioni
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