Art. 13

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

In vigore dal 11 lug 1990
1. L'articolo 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dal seguente: "Titolo VIII - DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITÀ ILLECITE Capo I - Disposizioni penali Art. 70 - (Attività illecite). - 1. È vietato l'uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle, I, II, III, e IV previste dall'. È altresì vietato qualunque impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope non autorizzato secondo le norme della presente legge. 2. È consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto". Nota all': - Per il testo dell' della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
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