Art. 19
LEGGE 26 giugno 1990, n. 162
In vigore dal 11 lug 1990
1. Dopo l'articolo 74 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente:
"Art. 74-bis. - (Prestazioni di soccorso nel caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore). - 1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonchè quelle stabilite per i reati previsti dalla presente legge eventualmente commessi nella predetta attività da determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorità sanitaria o di polizia".
Note all':
- Per il testo dell'art. 74 della legge n. 685/1975 si veda l'art. 18 della legge qui pubblicata.
- Il testo degli articoli 586, 589 e 590 del codice penale è il seguente:
"Art. 586 (Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto). Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'art. 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate".
"Art. 589 - 'come sostituito dall'art. 1 della legge 11 maggio 1966, n. 296' - (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena non può superare gli anni dodici".
"Art. 590 - 'come sostituito dall' della legge 11 maggio 1966, n. 296, poi modificato dall'art. 92 della legge 24 novembre 1981, n. 689' - (Lesioni personali colpose). - Chiunque cagiona ad altri per colpa, una lesione personale, è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire seicentomila.
Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire duencentoquarantamila ad unmilioneduecentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da lire seicentomila a duemilioniquattrocentomila.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire quattrocentottantamila a lire unmilioneduecentomila; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire unmilioneduecentomila a lire duemilioniquattrocentomila.
Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione dagli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".
La misura minima e massima delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo soprariportato sono state così aumentate dall'art. 113, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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