Art. 7
LEGGE 26 giugno 1990, n. 162
In vigore dal 11 lug 1990
1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero a nuove acquisizioni scientifiche".
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
Nota dell':
- Il testo dell'art. 11 della legge n. 685/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 11 (Tabelle delle sostanze soggette a controllo). - Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo di cui al precedente art. 1 sono raggruppate, in conformità ai criteri di cui al successivo articolo, in sei tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentiti il comitato di cui all'art. 8 e il consiglio superiore di sanità.
Le tabelle di cui al precedente comma devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove disposizioni scientifiche. Le variazioni sono apportate con le stesse modalità indicate dal primo comma del presente articolo.
Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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