Art. 12

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

In vigore dal 11 lug 1990
1. Dopo l'articolo 69 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti: "Art. 69-bis. - (Obbligo di fornire informazioni e dati al Servizio centrale antidroga in ordine alle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Il Ministro della sanità, sentiti l'Istituto superiore della sanità ed il Consiglio superiore di sanità, elenca con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le sostanze da assoggettare alle disposizioni del presente articolo, in quanto suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 2. Fermo il disposto di cui all' ultimo comma, chiunque intenda produrre, commerciare esportare o importare all'ingrosso, ovvero spedire in transito le sostanze di cui al comma 1 ha l'obbligo di comunicare al Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, informazioni e dati concernenti la natura e la quantità delle sostanze stesse, il tipo di attività, nonchè le operazioni commerciali da svolgere, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 3. Per la vigilanza ed il controllo sulle attività svolte dai soggetti di cui al comma 2 e sulla esattezza e completezza dei dati e delle informazioni fornite si applicano le disposizioni di cui agli . 4. Chiunque produce, nonchè commercia o esporta o importa all'ingrosso, ovvero spedisce in transito le sostanze di cui al comma 1 senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell' è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla condanna consegue la sospensione fino a quattro anni dell'autorizzazioni a svolgere le attività indicate nel comma 2. 5. Chiunque non adempie all'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, può disporre la sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attività di cui al comma 2 per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Può essere applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione della detta autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno. Art. 69-ter. - (Prescrizioni relative alla vendita). - 1 Le sostanze incluse nelle tabelle IV e V dell' possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica, che deve essere trattenuta dal farmacista, salvo quanto previsto dalla tabella n. 4 della Farmacopea ufficiale. 2. Le sostanze incluse nella tabella VI dell' possono essere vendute solo su presentazione di ricetta medica. 3. Chiunque viola le disposizioni contenute nei commi precedenti è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila. 4. I prontuari farmaceutici degli enti mutualistici e previdenziali debbono presentare la connotazione con asterisco di tutte le specialità e le confezioni contenenti le sostanze incluse nelle sei tabelle dell'". 2. Il decreto di cui all'articolo 69-bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nota all': - Per il testo dell' della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 8. - Il testo dell' della predetta legge n. 685/1975 è il seguente: " (Modalità della vigilanza). - La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione, alla fabbricazione all'impiego, al commercio e presso chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, è esercitata dal Ministero della sanità. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo quanto stabilito dall' (Per il testo di detto articolo si veda la precedente nota all' n.d.r.). Il Ministero della sanità può disporre in ogni tempo ispezioni straordinarie. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanità può avvalersi della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attività previste dai titoli III, IV, VI, e VII della presente legge. La guardia di finanza può eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attività illecite". - Per il testo dell' della citata legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'. - Per il testo dell' della medesima legge n. 685/1975 si veda l' della legge qui pubblicata. - Per il testo dell' della stessa legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
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