Art. 17

LEGGE 26 giugno 1990, n. 162

In vigore dal 11 lug 1990
1. L'articolo 73 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente: "Art. 73. - (Agevolazioni dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope). - 1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinque milioni a lire venti milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle I e II previste dall', o con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se l'uso riguarda le sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso . 2. Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambniente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con le stesse pene previste nel comma 1. 3. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se al convegno partecipa persona di età minore. 4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni. 5. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento motivato dall'autorità giudiziaria procedente. 6. La chiusura del pubblico esercizio può essere disposta con provvedimento cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministero della sanità, quando l'esercizio è aperto o condotto in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorità giudiziaria". Nota all': - Per il testo dell' della legge n. 685/1975 si veda la precedente nota all'art. 9.
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