Art. 4
LEGGE 26 giugno 1990, n. 162
In vigore dal 11 lug 1990
1. L' della legge 22 dicembre 1975, n. 685 è sostituito dal seguente:
" - (Opposizione alle ispezioni. Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste dall';
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri atti previsti dall', oppure si sottrae all'obbligo di esibire i documenti di cui all'".
Nota dell':
- Il testo degli della legge n. 685/1975 è il seguente:
" (Obbligo di esibizione di documenti). - Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli precedenti i titolari delle autorizzazioni, nonchè i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanità ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione alla gestione, della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope".
" (Vigilanza sulla coltivazione, raccolta e produzione di stupefacenti). - Ai fini della vigilanza sulle attività di coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti, i militari della guardia di finanza svolgono controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal provvedimento autorizzativo. La periodicità dei controlli è concordata tra il Ministero della sanità, il comando generale della guardia di finanza e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'ubicazione ed estensione del terreno coltivato alla natura e alla durata del ciclo agrario.
Indipendentemente dalle ispezioni previste dal precedente comma, i militari della guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in caso di sospetto di frode.
Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della guardia di finanza hanno facoltà di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonchè nei locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle giacenze.
Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe, debbono essere effettuate alla presenza dei predetti militari.
Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate vicinanze di esse, i militari della guardia di finanza esercitano attiva vigilanza al fine di pervenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse dopo averne repertato appositi campioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-26;162#art-4