Art. 34
LEGGE 26 giugno 1990, n. 162
In vigore dal 11 lug 1990
1. La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 1975, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.
2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1› giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.
Nota all':
Per il testo del comma 4 dell'art. 1-bis del D.L. n. 144/1985, nonchè per la modifica di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 103/1988, si veda nelle precedenti note all'art. 1 (per titolo del D.L. n. 103/1988 si veda la precedente nota all'art. 28).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-06-26;162#art-34