ConvenzioneTitolo III

Art. 34

In vigore dal 23 gen 1990
I corrieri consolari, inclusi i corrieri ad hoc, godono degli stessi diritti, facilitazioni, privilegi e immunità dei corrieri diplomatici dello Stato d'invio.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-34

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