ConvenzioneTitolo III

Art. 29

In vigore dal 23 gen 1990
1. Lo Stato ricevente accorda tutte le facilitazioni appropriate per lo svolgimento della normale attività dell'ufficio consolare prendendo, a tal fine, tutte le misure necessarie per mettere in grado i membri dell'ufficio consolare di esercitare le proprie funzioni e di godere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità previsti sia dalla presente Convenzione sia dalle altre Convenzioni multilaterali di cui ambedue gli Stati sono parte, sia dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente. 2. Nella loro qualità di organi ufficiali dello Stato d'invio i funzionari consolari hanno diritto alla dovuta considerazione ed alla massima collaborazione da parte dei funzionari dello Stato ricevente, con i quali hanno rapporti ufficiali.
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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;437#art-c-29

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Art. 29 Ratifica ed esecuzione della convenzione sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987. — Testo vigente | Portale Normativo